STATUTO

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita un’associazione apolitica, apartitica e senza scopo di lucro denominata "Betzadi APS".
La denominazione può essere scritta indifferentemente, in tutto od in parte, a lettere maiuscole o minuscole, con qualsiasi rilievo e carattere tipografico. L'Associazione svolge attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi ed è regolata dal presente statuto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del Codice Civile e della normativa in materia.


Art. 2 – Sede
L'Associazione ha sede in Roma, Via Asmara n. 10/A. L'Associazione può istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
 

Art. 3 - Finalità ed attività
L'associazione esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di ricerca etica e spirituale e di divulgazione della dottrina della Chiesa Cattolica, e precisamente:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Le suddette finalità verranno svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Esse verranno perseguite mediante lo svolgimento di ogni attività strumentale a tale scopo, promuovendo occasioni ed esperienze di riflessione, di confronto e di vita concreta, avvalendosi di soggetti con competenze qualificate, che condividano lo scopo, le attività, le finalità ed in genere tutti gli obiettivi istituzionali dell'Associazione.

A mero titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:
- organizzare incontri e riflessioni sui temi della vita quotidiana, anche mediante la preghiera, il canto, le celebrazioni e la meditazione in genere;
- preparare e realizzare ritiri spirituali e momenti di raccoglimento, distanti dalla vita quotidiana, inerenti all’aspetto spirituale e genuino dell’esistenza;

- organizzare e realizzare corsi su specifici temi dell’esistenza, volti a conoscere e riscoprire l’essenza e le dimensioni della persona alla luce dei principi teologici ed evangelici, anche avvalendosi del supporto di pubblicazioni cartacee o opuscoli o materiale interattivo, o di proiezioni di film e documentari, e del supporto di materiale multimediale in genere;

- promuovere e realizzare esperienze di comunità, anche organizzando soggiorni per brevi periodi presso strutture dell'associazione o strutture religiose di accoglienza o anche attraverso pellegrinaggi, dando concreta attuazione a momenti di vita comunitaria in linea con i principi del Vangelo e i temi trattati nelle varie occasioni di incontro;

- studiare e approfondire i problemi della vita di relazione in ambito individuale e familiare;
- effettuare attività di assistenza a favore di soggetti che si trovino in stato di disagio psichico, fisico, economico, familiare e sociale in genere, anche attraverso l'accoglienza temporanea in strutture idonee a svolgere le attività dell'associazione, acquisite in uso dall'associazione, anche a titolo gratuito o in locazione, dove promuovere anche attività di volontariato;

- divulgare e promuovere lo scopo, i principi e le iniziative dell’associazione, mediante la creazione e/o l'offerta di opuscoli, periodici, riviste, libri e pubblicazioni varie, anche in rete, materiale audiovisivo e multimediale, gadgets di vario genere, nonché la creazione e gestione di siti telematici, il tutto nell'ambito di una attività di pubblicazione occasionale e nel rispetto delle norme sull'editoria. Le predette attività dovranno essere svolte nel rispetto dell'art. 85 D.Lgs. 117/2017 e quindi solo in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'associazione, verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m). L'associazione potrà cedere anche a terzi le proprie pubblicazioni purché tale attività sia destinata prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi e sia svolta verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;
- sensibilizzare la collettività, gli studiosi e le Autorità pubbliche sui temi delle relazioni con il prossimo, anche attraverso la realizzazione, l’organizzazione ed il patrocinio di convegni, manifestazioni, mostre, proiezioni audiovisive, spettacoli ed incontri.
L'Associazione potrà compiere attività diverse purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Al Consiglio Direttivo compete effettuare la loro puntuale individuazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.


Art. 4 - Beneficiari
L'associazione si propone di svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o

delle persone aderenti agli Enti associati.


Art. 5 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.


Art. 6 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a

qualsiasi titolo.
Il fondo di dotazione patrimoniale eventualmente costituito ed integrato anche con eccedenze di bilancio è indisponibile, è costituito nella somma minima di Euro 15.000 (quindicimila) ed è espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale verso i creditori dell'associazione e verso i terzi in genere. Detto importo dovrà essere esposto in bilancio come voce del passivo ricompresa all'interno del patrimonio netto.
Le entrate necessarie al conseguimento dello scopo dell’Associazione derivano da:
- quote associative e contributi volontari degli associati;
contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche e giuridiche, organizzazioni ed enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, religiosi o non; eventuali donazioni, lasciti, disposizioni testamentarie; rimborsi da convenzioni, entrate derivanti dalle attività formative e dai servizi rivolti agli associati o a terzi, e dai redditi derivanti dal fondo comune;

- proventi delle attività istituzionali, anche accessorie; avanzi netti di gestione e più in generale ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.


Art. 7 - Personale retribuito
L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, il tutto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 36 del citato decreto.

Art. 8 - Associati
Gli associati sono fondatori o effettivi.
Sono associati fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, presenti all'atto costitutivo al quale il presente statuto è allegato. Questi possono essere membri di diritto del primo Consiglio Direttivo.
Sono associati effettivi le persone fisiche maggiorenni di qualsiasi nazionalità che aderiscono all’Associazione successivamente alla sua costituzione e ne condividono i principi e gli scopi, partecipando attivamente alla vita associativa.
Possono inoltre rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 primo comma del codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto, possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione e hanno diritto di partecipare alle iniziative e alle attività svolte dall'Associazione.

Gli associati hanno il dovere di versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
Chiunque intenda aderire all’Associazione come socio effettivo deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante l’impegno dell’aspirante socio a: condividere e perseguire attivamente lo scopo dell’Associazione; accettare ed osservare integralmente lo statuto e gli eventuali regolamenti interni dell’Associazione e le delibere degli organi dell'Associazione.
La decisione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

La qualifica di associato effettivo è attribuita, previo accoglimento della suddetta domanda, con il pagamento della quota associativa. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile. Per il primo esercizio la misura della quota associativa è stabilita nell’atto costitutivo dagli associati fondatori.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Nessun compenso è dovuto ad alcun titolo per l’opera svolta dagli associati, i quali non possono essere retribuiti neppure dal beneficiario delle prestazioni rese.

Nel caso in cui uno o più associati siano chiamati, in virtù delle proprie competenze specifiche, a svolgere attività qualificata a favore dell'Associazione, potranno essere retribuiti per queste specifiche funzioni, nonché rimborsati delle eventuali spese, anche di formazione, sostenute al fine dello svolgimento delle funzioni stesse, il tutto nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017.

E’ esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
In caso di decesso la quota versata dall'associato in vita, non è trasmissibile agli eredi e questi non potranno pretendere la restituzione della quota associativa o di qualsiasi contributo comunque precedentemente versato dal socio deceduto, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.


Art. 9 – Recesso
L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
In caso di recesso, resta escluso ogni diritto dell'associato in relazione al patrimonio dell'Associazione o alla restituzione della quota associativa o di qualsiasi contributo comunque precedentemente versato.


Art. 10 – Esclusione
Su delibera dell’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato può essere escluso l'associato che: non osserva gli impegni assunti al momento dell’ammissione; non provvede tempestivamente al pagamento della quota associativa annuale; non osserva lo statuto e gli eventuali regolamenti; arreca danno all’immagine dell’Associazione; opera in contrasto con le finalità dell’Associazione.

Anche in questo caso l'associato escluso non ha diritti in relazione al patrimonio dell'Associazione, né alla restituzione della quota associativa o di qualsiasi contributo comunque precedentemente versato.


Art. 11 – Organi
Sono Organi dell’Associazione:

- l’Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo.
La carica di Consigliere è gratuita, salvo spese di comprovata necessità sostenute e documentate. L'emolumento dei componenti dell'Organo di controllo è determinato dall'assemblea al momento della loro nomina.


Art. 12 – Assemblea
L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Ogni associato ha

diritto ad un voto. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è costituita dagli associati fondatori ed effettivi in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L’assemblea ordinaria:
- stabilisce le linee di indirizzo dell’attività dell’Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- approva il documento di programmazione delle attività dell'anno successivo;
- nomina i componenti del Consiglio direttivo ed, eventualmente, dei componenti dell'Organo di controllo; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva eventuali regolamenti interni dell’Associazione;
- delibera in merito all’esclusione degli associati;
- delibera sulle materie ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo, escluse quelle di competenza dell’assemblea straordinaria.
L’assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello statuto;

- la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione.
Le delibere sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei 3/4 degli associati e devono contenere la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ciascun associato può farsi rappresentare per delega scritta esclusivamente da un altro associato. Ciascun associato non può ricevere più di due deleghe. I membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario appositamente nominato.
Le delibere dell'assemblea sono consultabili preso la sede dell'associazione da parte di ogni associato, in regola con il pagamento della quota associativa, che ne faccia richiesta al Segretario.
L’assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, nei casi d’assenza o impedimento, dal Vice Presidente almeno una volta entro centoventi giorni dall’inizio dell’anno solare.
L’assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta scritta di almeno due componenti del Consiglio direttivo ovvero di un decimo degli associati. In mancanza di convocazione, l’assemblea è altresì validamente costituita quando sono presenti tutti gli associati, nonché tutti i componenti del Consiglio Direttivo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

La convocazione dell’assemblea avviene con pubblicazione di un avviso, affisso nella sede dell’associazione e/o pubblicato sul suo sito internet, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero mediante lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. Nello stesso avviso può essere indicato un giorno diverso per la seconda convocazione.


Art. 13 – Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è costituito da cinque a sette componenti, che sono eletti dall'assemblea tra gli associati ogni tre anni e che sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto nell’atto costitutivo dagli associati fondatori. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo nomina i nuovi componenti che restano in carica fino alla prima riunione utile dell'assemblea. Se vengono a mancare più della metà dei consiglieri, decade l'intero Consiglio e i consiglieri rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- predispone il bilancio annuale e, ricorrendo i presupposti di legge, il bilancio sociale;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o nella nota integrativa, ex art. 13, comma 6, D.Lgs. 117/2017;

- adotta le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, sulle linee approvate dall'assemblea;

- esegue le delibere dell'assemblea;
- predispone eventuali regolamenti interni da proporre all'assemblea per l'approvazione;
- conferisce incarichi a soggetti, anche associati ai sensi dell’articolo 6 comma 7 del presente statuto, che individua in quanto titolari di competenze qualificate che ritenga utili allo svolgimento e allo sviluppo delle attività istituzionali, a loro favore determinando eventuali compensi e riconoscendo diritti a rimborso-spese;

- stabilisce l'importo della quota associativa annuale; stabilisce l'importo di eventuali quote straordinarie; - accoglie o respinge le domande di ammissione all'Associazione; procede all'esclusione degli associati deliberata dall'assemblea;

- accetta o rifiuta le donazioni, i contributi, le somme e i beni a qualunque titolo attribuiti all'associazione;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri, mediante avviso da inviare a ciascun consigliere, tramite lettera, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione, all’indirizzo risultante dal libro degli associati. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante avviso scritto inviato con telegramma, fax o a mezzo posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo dovrà contenere il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, presso la sede dell’Associazione o in altra località in Italia.

In assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero, in loro assenza, dai Consiglieri che rivestono le predette funzioni.

In mancanza di convocazione, il Consiglio direttivo si ritiene, altresì, validamente riunito quando sono presenti tutti i suoi componenti.
Resta fermo che tutti gli incarichi associativi si intendono a titolo gratuito e che perciò nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta, ma che saranno rimborsate le sole spese documentate inerenti l'espletamento dell'incarico.


Art. 14 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ha i poteri di firma e di rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente:
- convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- accerta la regolare costituzione degli Organi e constata la validità delle deleghe;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- verifica l’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti.
- può nominare avvocati e procuratori nelle controversie, anche giudiziali, riguardanti l’associazione, avanti qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 15 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali. Cura la tenuta dei libri dell'associazione e ne consente la consultazione agli associati, se richiesta. Attende alla corrispondenza. Si occupa dell'organizzazione per le elezioni degli incarichi sociali. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Può anche ricoprire la carica di Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e la tenuta dei libri contabili dell'associazione; provvede alla riscossione e ai pagamenti da effettuarsi da parte dell'associazione su delega del Consiglio Direttivo alla sua nomina e all'effettuazione di operazioni, anche di prelievo e anche tramite assegni, su conti correnti bancari o postali dell'associazione; ha la gestione ordinaria dei rapporti di lavoro con eventuale personale dipendente o occasionale. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.


Art. 16 – Organo di controllo
L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Nel caso di organo di controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c. e, dunque, deve essere un revisore legale iscritto in apposito registro, ovvero un iscritto negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, ovvero un professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo monocratico, l'unico membro dovrà appartenere ad una delle suddette categorie.
L'organo di controllo verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.


Art. 17 - Esercizio
L’esercizio contabile dell'associazione si chiude il

trenta giugno di ogni anno.
Il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio, che deve essere sottoposto all’assemblea degli associati e da questa approvato entro il 31 ottobre dello stesso anno.
Il bilancio consuntivo e, ove redatto, il bilancio sociale approvati dall'assemblea sono consultabili presso la sede dell'Associazione da parte di ogni associato che ne faccia richiesta al Tesoriere.


Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'Art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui al precedente art. 5);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 19 – Scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto

previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. Art. 20 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, al Codice Civile ed alla normativa in materia.
 







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